- Come si accertano i redditi degli assegnatari?
- Quando è consentito apportare variazioni al proprio nucleo familiare e quali conseguenze si hanno sul calcolo del canone?
- Quali sono le conseguenze per chi non certifica i redditi?
- Come si calcola il canone per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica?
- Cosa si intende per "reddito convenzionale"?
- Il valore e la dimensione dell'alloggio sono irrilevanti nel calcolo del canone?
- Come viene richiesto il canone e con quali modalità è possibile effettuarne il pagamento?
- Esistono delle agevolazioni per chi ha delle invalidità riconosciute?
- Cosa succede in caso di mancato pagamento dell’affitto?
- Quali conseguenze ha un eventuale superamento del reddito previsto?
Come si accertano i redditi degli assegnatari?
Nell’anno dispari di ciascun biennio, tutti gli assegnatari riceveranno un modulo in carta libera predisposto da Siena Casa s.p.a. che dovrà essere compilato con l’indicazione dei redditi di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nonché sottoscritto dal dichiarante; qualora rispedito per posta, il modello dovrà essere accompagnato dalla copia (fronte-retro) di un documento di identità valido.
Quando è consentito apportare variazioni al proprio nucleo familiare e quali conseguenze si hanno sul calcolo del canone?
L’ingresso dei nuovi componenti deve essere preventivamente autorizzato dalla Siena Casa s.p.a. la quale, una volta richiesto il nulla-osta al Comune relativo, autorizzerà o meno la procedura; successivamente l’assegnatario dovrà far pervenire, presso la ns. Sede, i redditi dei nuovi soggetti cosicché possa essere effettuato l’adeguamento del canone alla nuova condizione venutasi a creare.
Specificatamente l’ampliamento del nucleo familiare è consentito nei seguenti casi:
a) matrimonio dell’assegnatario;
b) convivenza more-uxorio dell’assegnatario iniziata da almeno due anni prima dell’assegnazione, da dimostrare anche con autocertificazione;
c) accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice competente.
L’assegnatario che, invece, subisca nel corso dell’anno una diminuzione di reddito dovuta al decesso od all’uscita dal proprio nucleo familiare di uno o più componenti, può chiedere la corrispondente riduzione di canone. La Siena Casa s.p.a., qualora ricorrano le condizioni per l’accoglimento della domanda, provvederà all’adeguamento del canone con decorrenza dal primo mese dell’anno successivo a quello di presentazione della richiesta.
Quali sono le conseguenze per chi non certifica i redditi?
Qualora non venga prodotta, immotivatamente, la documentazione richiesta entro i termini previsti o venga dichiarato un reddito parziale o palesemente inattendibile, l’assegnatario andrà incontro alle seguenti azioni:
1. applicazione del massimo del canone, pari al doppio del canone oggettivo;
2. attuazione di una sanzione amministrativa variabile da € 258,23 ad € 1.032,91;
3. avvio delle procedure di decadenza da parte del Comune competente.
Come si calcola il canone per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica?
Il canone di ciascun alloggio viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Legge Regionale 96/96 ed aggiornato da specifiche Delibere Regionali che tengono conto della variazione assoluta dell’indice ISTAT; sono previste quattro fasce di reddito:
Nella prima fascia vengono collocati gli utenti che hanno reddito da lavoro dipendente o da pensione la cui somma non supera il limite di due pensioni minime INPS. L'importo da pagare è il 7% del reddito convenzionale, ridotto dei carichi di famiglia e diviso per 12 mesi; chi ha solo una pensione sociale, una pensione minima oppure non ha percepito reddito paga € 12,91 mensili.
Nella seconda fascia vengono collocati gli utenti il cui reddito convenzionale annuo non è superiore attualmente a € 13.100,00; il canone da pagare corrisponde al 12% del reddito convenzionale, diviso per 12 mesi.
Nella terza fascia vengono invece collocati gli utenti i cui redditi, calcolati come sopra, sono compresi tra € 13.100,00 e € 22.925,00; il canone da pagare è in questo caso pari al 14% del reddito convenzionale, diviso per 12 mesi.
In ultima fascia vengono infine collocati gli utenti i cui redditi sono superiori a € 22.925,00; il canone da pagare corrisponde al 16% del reddito convenzionale, diviso per 12 mesi.
Cosa si intende per "reddito convenzionale"?
Il reddito convenzionale corrisponde al reddito annuo complessivo del nucleo familiare; per non portare alla decadenza dei requisiti, tale reddito deve essere inferiore a quello massimo stabilito dalla Regione Toscana con apposite delibere periodiche. Per reddito annuo complessivo si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare, così come risultano dalle ultime dichiarazioni di tutti i componenti medesimi; i redditi da lavoro dipendente o da pensione sono al riguardo considerati in misura pari al 60% dell'imponibile; esistono altresì eccezioni e/o agevolazioni per particolari e specifiche situazioni, come ad esempio l'invalidità, che sono comunque riportate nel testo della Legge Regionale 96/96.
Il valore e la dimensione dell'alloggio sono irrilevanti nel calcolo del canone?
Non esattamente, in quanto la Legge Regionale 96/96 prevede che venga calcolato anche il canone "oggettivo", basato cioè sulle dimensioni, l'ubicazione ed il livello di servizi offerti dall'alloggio; tale canone serve a stabilire i limiti degli importi pagabili per ciascun alloggio. In dettaglio: per la prima fascia di cui al punto precedente le caratteristiche dell’alloggio non hanno alcuna rilevanza mentre per le successive due il canone oggettivo corrisponde al massimo canone pagabile. Per l’ultima fascia, infine, il canone oggettivo corrisponde all’esatto contrario, ovvero al minimo che bisogna comunque pagare (il massimo è invece il doppio del canone oggettivo).
Come viene richiesto il canone e con quali modalità è possibile effettuarne il pagamento?
All’inizio di ciascun mese gli assegnatari ricevono a domicilio un bollettino a cui è allegato lo schema riepilogativo delle voci che concorrono a determinare l’importo da pagare; il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese a cui il bollettino si riferisce. E’ tuttavia garantita una fascia di tempo pari ad ulteriori venti giorni senza applicazione dell’indennità di mora, cosicché possano esser fronteggiate eventuali circostanze particolari.
Il canone può essere pagato presso qualsiasi sportello bancario o postale; in alternativa è possibile richiedere alla propria banca l’addebito permanente sul conto corrente rilasciando alla stessa i dati necessari per avviare la nuova procedura attraverso il modello prestampato presente sul retro del bollettino, copia del quale deve pervenire presso il nostro Ufficio Canoni a cura dell’assegnatario.
L’addebito diretto sul conto, oltre ad evitare il fastidio di doversi recare ogni mese allo sportello, consente di pagare il canone di locazione in modo più sicuro in quanto la banca si fa garante dell’effettuazione del versamento entro la scadenza prevista, evitando così agli assegnatari di incorrere, anche per distrazione, negli interessi per ritardato pagamento; a partire dall’attivazione del servizio il bollettino verrà inviato direttamente in banca mentre l’assegnatario riceverà al domicilio solo il prospetto riepilogativo delle voci che compongono la bolletta.
Esistono delle agevolazioni per chi ha delle invalidità riconosciute?
Se il soggetto cui è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 67% è detentore di reddito, è possibile avere una riduzione del canone; la quota di reddito percepita dallo stesso, infatti, non sarà più considerata in misura pari al 60% ma bensì si ridurrà al 50%. Per invalidità inferiori al 67% non è invece prevista dalla legge alcuna agevolazione.
Cosa succede in caso di mancato pagamento dell’affitto?
La morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione e/o delle quote per servizi accessori (come ad esempio la quota relativa all’amministratore di condominio) è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall’assegnazione; il debito può essere tuttavia sanato, per non più di una volta nel corso dell’anno solare, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di 60 giorni dalla messa in mora, a seguito della quale si ha anche l’applicazione, dopo venti giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento, di una penale pari al 15% delle somme dovute. Sul ritardato pagamento di canone e/o spese accessorie si applica inoltre l’interesse annuo nella misura legale. In tal caso la Società si adopererà per il recupero dei crediti anche sollecitando l’intervento degli enti preposti alla pubblica assistenza; in alternativa l’assegnatario può recarsi spontaneamente presso la ns. Sede per concordare un piano di rientro.
Quali conseguenze ha un eventuale superamento del reddito previsto?
Qualora il reddito complessivo convenzionale di un nucleo familiare sia superiore, per due anni consecutivi, a quello massimo stabilito dalle apposite Delibere Regionali periodiche (aumentato del 75%), il Sindaco del Comune territorialmente competente, valutata la condizione soggettiva del nucleo familiare nonché la situazione abitativa presente sul territorio, previo confronto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello regionale, può pronunciare la decadenza e procedere per il rilascio dell’alloggio.
Quali conseguenze ha un eventuale superamento del reddito previsto?
Qualora il reddito complessivo convenzionale di un nucleo familiare sia superiore, per due anni consecutivi, a quello massimo stabilito dalle apposite Delibere Regionali periodiche (aumentato del 75%), il Sindaco del Comune territorialmente competente, valutata la condizione soggettiva del nucleo familiare nonché la situazione abitativa presente sul territorio, previo confronto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello regionale, può pronunciare la decadenza e procedere per il rilascio dell'alloggio.