utenza

In quali casi è consentito il subentro nell’assegnazione di un alloggio popolare?

Il nominativo dell’intestatario del contratto di locazione può essere variato esclusivamente nei seguenti casi:
a) Per decesso dell’assegnatario o sua esclusione dal nucleo familiare originario, nel qual caso subentrano nell’assegnazione esclusivamente i componenti del nucleo originario (o regolarmente ampliato) nel rispetto dei requisiti temporali di convivenza, ovvero un anno per i figli e tre per gli altri soggetti; il nuovo contratto sarà dunque intestato (o contestato in presenza di più soggetti di uguale grado) sulla base delle seguenti priorità: coniuge dell’assegnatario originario; figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi; affidati; convivente more uxorio dell’assegnatario; ascendenti; discendenti; collaterali fino al terzo grado; persone non legate da vincoli di parentela con l’assegnatario.
b) Per separazione giudiziale, scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso, nel qual caso subentra nell’assegnazione l’altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo.
c) Per separazione consensuale omologata, nullità matrimoniale riconosciuta o abbandono definitivo dell'alloggio da parte dell'assegnatario (ipotesi eccezionale), nel qual caso subentra nell’assegnazione l’altro coniuge se tra i due sia così convenuto e qualora quest’ultimo risulti abitare stabilmente nell’alloggio.
La richiesta di subentro va presentata direttamente alla Siena Casa s.p.a. a cura del componente del nucleo familiare a cui ne spetta il diritto, allegando autocertificazione relativa al possesso dei requisiti; in caso di morte dell’assegnatario occorre allegare copia del relativo certificato, così come per la separazione occorre copia dell’atto giudiziale.

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È possibile ottenere l'autorizzazione all'ospitalità temporanea?

L’ospitalità temporanea nel proprio alloggio di terze persone è autorizzata dalla Società, dietro domanda scritta e dopo consultazione con il Comune competente, esclusivamente per esigenze di assistenza od altri seri motivi familiari adeguatamente documentati; l'ospitalità può durare due anni (prorogabili al massimo fino a quattro), non incide sul canone e non dà nessun diritto al subentro nel contratto di locazione. Se l’ospitalità si protrae oltre tali termini, l’assegnatario é tenuto a corrispondere alla Siena Casa s.p.a. un’indennità pari al 25% del canone di locazione in essere.

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È possibile abbandonare temporaneamente un alloggio?

Gli assegnatari possono presentare alla Siena Casa s.p.a. domanda di allontanamento temporaneo dal proprio alloggio solo a seguito di gravi e documentati motivi (ad esempio un prolungato ricovero ospedaliero); la Società, sentito il parere del Comune territorialmente competente, rilascerà o meno l’autorizzazione a procedere.

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Cosa si deve fare quando muore un parente che era assegnatario di un alloggio popolare?

Se il deceduto era il solo occupante dell’alloggio, o comunque nessun altro degli occupanti ha titolo al subentro, è necessario che i parenti liberino l’appartamento entro 30 giorni e riconsegnino le chiavi presso i nostri uffici compilando apposita lettera di disdetta; eventuali situazioni pendenti e/o spese per lo sgombero da suppellettili residue verranno rivalse sugli stessi.

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Chi accerta la permanenza dei requisiti da parte degli assegnatari?

La Siena Casa s.p.a., dietro segnalazioni o per propria iniziativa, può in qualunque momento richiedere al Comune territorialmente competente, verifiche circa l’utilizzo degli alloggi in gestione e/o la permanenza dei requisiti di ciascun assegnatario; il Sindaco del relativo Comune disporrà l’esecuzione degli accertamenti richiesti attraverso la forza pubblica a proprio servizio.

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In quali casi è obbligatoria la realizzazione di un Regolamento di Condominio e/o la nomina di un Amministratore?

L’articolo 1138 del Codice Civile stabilisce l’obbligatorietà della formazione di un regolamento condominiale quando il numero degli inquilini è superiore a dieci; per quando riguarda invece la nomina di un amministratore di condominio ne è prevista l’obbligatorietà nel caso in cui i condomini siano più di quattro.

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Ultima modifica: 09 maggio 2019

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SIENA CASA S.p.A. è la società che si occupa della realizzazione di alloggi destinati all’edilizia residenziale pubblica, e della gestione del patrimonio esistente, nel l’intera provincia di Siena. La società, nata nell’anno 2004 in sostituzione dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della provincia di Siena (A.T.E.R.), è di proprietà dei 36 comuni della provincia, riunitisi nell’apposita conferenza L.O.D.E. (Livello Ottimale Di Esercizio), ed opera per conto degli stessi in forza del contratto di servizio sottoscritto tra le parti in data 29-04-2005 presso il Palazzo Comunale di Siena.

La sede unica si trova in Siena, Via Biagio di Montluc 2, a pochi passi dal centro storico.
Accedendo ai nostri uffici negli orari di apertura al pubblico, i cittadini potranno:

  • chiedere informazioni sulla procedura di assegnazione degli alloggi popolari da parte dei comuni;
  • ritirare le chiavi, previa sottoscrizione del contratto di affitto, degli alloggi concessi loro in locazione dai relativi comuni di appartenenza;
  • effettuare segnalazioni di guasti e/o problemi relativi all’alloggio condotto e/o al condominio di appartenenza, richiedendo dunque il relativo intervento tecnico;
  • domandare spiegazioni sulle varie voci della bolletta di affitto e tutto quanto ad esse correlato, (es. addebiti condominiali, recupero e/o rimborso di somme, sanzioni, ecc.);
  • chiedere eventuali adeguamenti del canone di locazione nel rispetto dei disposti di legge;
  • chiedere informazioni sulla vendita degli alloggi condotti e presentare, quando consentito, la relativa domanda di acquisto;
  • segnalare variazioni del proprio nucleo familiare in entrata o in uscita;
  • chiedere copie di atti e documenti;
  • chiedere informazioni circa la partecipazione alle gare di appalto e/o all’affidamento di incarichi esterni.

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