- come e da chi vengono assegnati gli alloggi popolari?
- con quali criteri viene determinata la graduatoria di assegnazione?
- per quale motivo esistono una graduatoria provvisoria ed una definitiva?
- come viene effettuata la scelta degli appartamenti e quali conseguenze sono previste per chi rifiuta l’alloggio assegnatogli?
- cosa succede ad assegnazione avvenuta ed in quanto tempo è necessario occupare l’appartamento?
- successivamente all’assegnazione è possibile cambiare il proprio alloggio?
- quali circostanze possono causare la decadenza dall’assegnazione?
- in che proporzioni le superfici degli alloggi sono legate alle dimensioni dei vari nuclei familiari?
come e da chi vengono assegnati gli alloggi popolari?
Le assegnazioni sono effettuate esclusivamente dai Comuni sulla base delle graduatorie risultanti dagli specifici bandi pubblici quadriennali (integrati almeno ogni due anni). La Siena Casa s.p.a. non può fare assegnazioni in nessun caso, neppure in via provvisoria od eccezionale; il cittadino deve dunque rivolgersi agli specifici uffici del Comune di residenza o del Comune dove svolge la propria attività lavorativa (sede).
con quali criteri viene determinata la graduatoria di assegnazione?
La graduatoria è pubblica e viene compilata da ogni singolo Comune sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun partecipante, in ottemperanza ai criteri stabiliti dalla Legge Regionale 96/96; una volta formata viene esposta all’Albo del Comune per la pubblica visione.
per quale motivo esistono una graduatoria provvisoria ed una definitiva?
Viene inizialmente compilata una graduatoria provvisoria per dare la possibilità ad ogni richiedente di verificare il punteggio ottenuto consento quindi, nel caso questi si ritenga vittima di un errore, di ricorrere integrando eventualmente la documentazione. La graduatoria definitiva è dunque quella che viene redatta dopo la disamina dei ricorsi e l'eventuale modifica del punteggio inizialmente attribuito; il ricorso avverso quest’ultima graduatoria può essere proposto solo al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).
come viene effettuata la scelta degli appartamenti e quali conseguenze sono previste per chi rifiuta l’alloggio assegnatogli?
La scelta degli alloggi, da effettuarsi soltanto nell’ambito di quelli la cui superficie utile abitabile corrisponde alle classi di nucleo familiare previste, é compiuta dagli assegnatari (o da persona da essi delegata) secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.
Gli assegnatari possono rinunciare all’alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi; in caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Sindaco pronuncia la decadenza dell’assegnazione, con esclusione dalla graduatoria, previa diffida all’interessato ad accettare l’alloggio propostogli.
cosa succede ad assegnazione avvenuta ed in quanto tempo è necessario occupare l’appartamento?
Prima della consegna delle chiavi è necessario adempiere ad una serie di formalità: l’ordinanza di assegnazione, corredata da tutti i documenti anagrafici e reddituali del nucleo familiare, deve essere trasmessa dal Comune alla Siena Casa s.p.a., la quale provvederà a predisporre il contratto ed organizzare la nuova posizione nei propri archivi, contattando successivamente l’assegnatario per la stipula dell’atto e la consegna formale dell’appartamento. L’alloggio dovrà essere stabilmente occupato entro trenta giorni (per i lavoratori emigrati all’estero entro sessanta giorni), salvo proroga da concedersi dal Sindaco a seguito di motivata istanza; l’inosservanza di tale tempistica comporta la decadenza dall’assegnazione, applicabile anche nel caso in cui sia effettivamente andata a risiedere nell’alloggio solo una parte del nucleo familiare assegnatario e non vi siano giustificati motivi intervenuti successivamente all’assegnazione.
successivamente all’assegnazione è possibile cambiare il proprio alloggio?
La Legge Regionale 96/96 consente agli assegnatari il cambio di alloggio sin da subito attraverso l’iscrizione agli specifici bandi di mobilità redatti periodicamente dai Comuni ed ai quali può partecipare chiunque risulti non inadempiente alle norme contrattuali; in virtù di detti concorsi vengono in seguito realizzate graduatorie di mobilità del tutto simili a quelle relative alla prima assegnazione. E’ inoltre possibile cambiare appartamento, previo parere del Comune competente, anche attraverso lo scambio consensuale con altri inquilini; resta inteso che gli interessati accettano gli appartamenti nelle condizioni in cui si trovano, accollandosi sia gli oneri di trasloco sia quelli eventuali di riadattamento e/o riparazione degli stessi.
quali circostanze possono causare la decadenza dall’assegnazione?
La decadenza dall’assegnazione, con immediata risoluzione di diritto del contratto ed obbligo di rilascio dell’alloggio, viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente qualora l’assegnatario:
a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli;
b) non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato o ne muti la destinazione d’uso;
c) abbia adibito l’alloggio ad attività illecite;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione;
e) abbia rinunciato all’alloggio assegnato senza che sussistano gravi e giustificati motivi;
f) non abbia occupato stabilmente l’alloggio assegnato entro trenta giorni dalla consegna (sessanta se si tratta di lavoratore emigrato all’estero), salvo proroga concessa dal Sindaco a seguito di motivata istanza.
in che proporzioni le superfici degli alloggi sono legate alle dimensioni dei vari nuclei familiari?
La Legge Regionale 96/96 prevede l’impossibilità di assegnare alloggi la cui superficie abitabile (intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre), sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, a 45 mq. per 2 persone, a 55 mq. per 3 persone, a 65 mq. per 4 persone, a 75 mq. per 5 persone, a 95 mq. per 6 persone ed oltre, aumentati del 20% per spazi accessori e di servizio. Per contro non possono essere assegnati alloggi di superficie maggiore a 45 mq. per nuclei di 1 o 2 persone, 65 mq. per nuclei di 3 persone e 95 mq. per nuclei di 4 persone ed oltre. Ove esistano alloggi di superficie superiore a mq. 95, questi spettano in ogni caso a nuclei familiari composti da 6 persone ed oltre; é ammessa deroga ai suddetti limiti qualora nell’intera graduatoria non esistano nuclei familiari adeguati agli standard abitativi indicati. La deroga é altresì ammessa qualora accertate e gravi esigenze dei nuclei familiari richiedenti, nonché le caratteristiche degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio, non consentano (a giudizio del Sindaco), soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più gravi connotazioni di bisogno.