- In quali casi è consentito il subentro nell’assegnazione di un alloggio popolare?
- È possibile ottenere l'autorizzazione all'ospitalità temporanea?
- È possibile abbandonare temporaneamente un alloggio?
- Cosa si deve fare quando muore un parente che era assegnatario di un alloggio popolare?
- Chi accerta la permanenza dei requisiti da parte degli assegnatari?
- In quali casi è obbligatoria la realizzazione di un Regolamento di Condominio e/o la nomina di un Amministratore?
In quali casi è consentito il subentro nell’assegnazione di un alloggio popolare?
Il nominativo dell’intestatario del contratto di locazione può essere variato esclusivamente nei seguenti casi:
a) Per decesso dell’assegnatario o sua esclusione dal nucleo familiare originario, nel qual caso subentrano nell’assegnazione esclusivamente i componenti del nucleo originario (o regolarmente ampliato) nel rispetto dei requisiti temporali di convivenza, ovvero un anno per i figli e tre per gli altri soggetti; il nuovo contratto sarà dunque intestato (o contestato in presenza di più soggetti di uguale grado) sulla base delle seguenti priorità: coniuge dell’assegnatario originario; figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi; affidati; convivente more uxorio dell’assegnatario; ascendenti; discendenti; collaterali fino al terzo grado; persone non legate da vincoli di parentela con l’assegnatario.
b) Per separazione giudiziale, scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso, nel qual caso subentra nell’assegnazione l’altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo.
c) Per separazione consensuale omologata, nullità matrimoniale riconosciuta o abbandono definitivo dell'alloggio da parte dell'assegnatario (ipotesi eccezionale), nel qual caso subentra nell’assegnazione l’altro coniuge se tra i due sia così convenuto e qualora quest’ultimo risulti abitare stabilmente nell’alloggio.
La richiesta di subentro va presentata direttamente alla Siena Casa s.p.a. a cura del componente del nucleo familiare a cui ne spetta il diritto, allegando autocertificazione relativa al possesso dei requisiti; in caso di morte dell’assegnatario occorre allegare copia del relativo certificato, così come per la separazione occorre copia dell’atto giudiziale.
È possibile ottenere l'autorizzazione all'ospitalità temporanea?
L’ospitalità temporanea nel proprio alloggio di terze persone è autorizzata dalla Società, dietro domanda scritta e dopo consultazione con il Comune competente, esclusivamente per esigenze di assistenza od altri seri motivi familiari adeguatamente documentati; l'ospitalità può durare due anni (prorogabili al massimo fino a quattro), non incide sul canone e non dà nessun diritto al subentro nel contratto di locazione. Se l’ospitalità si protrae oltre tali termini, l’assegnatario é tenuto a corrispondere alla Siena Casa s.p.a. un’indennità pari al 25% del canone di locazione in essere.
È possibile abbandonare temporaneamente un alloggio?
Gli assegnatari possono presentare alla Siena Casa s.p.a. domanda di allontanamento temporaneo dal proprio alloggio solo a seguito di gravi e documentati motivi (ad esempio un prolungato ricovero ospedaliero); la Società, sentito il parere del Comune territorialmente competente, rilascerà o meno l’autorizzazione a procedere.
Cosa si deve fare quando muore un parente che era assegnatario di un alloggio popolare?
Se il deceduto era il solo occupante dell’alloggio, o comunque nessun altro degli occupanti ha titolo al subentro, è necessario che i parenti liberino l’appartamento entro 30 giorni e riconsegnino le chiavi presso i nostri uffici compilando apposita lettera di disdetta; eventuali situazioni pendenti e/o spese per lo sgombero da suppellettili residue verranno rivalse sugli stessi.
Chi accerta la permanenza dei requisiti da parte degli assegnatari?
La Siena Casa s.p.a., dietro segnalazioni o per propria iniziativa, può in qualunque momento richiedere al Comune territorialmente competente, verifiche circa l’utilizzo degli alloggi in gestione e/o la permanenza dei requisiti di ciascun assegnatario; il Sindaco del relativo Comune disporrà l’esecuzione degli accertamenti richiesti attraverso la forza pubblica a proprio servizio.
In quali casi è obbligatoria la realizzazione di un Regolamento di Condominio e/o la nomina di un Amministratore?
L’articolo 1138 del Codice Civile stabilisce l’obbligatorietà della formazione di un regolamento condominiale quando il numero degli inquilini è superiore a dieci; per quando riguarda invece la nomina di un amministratore di condominio ne è prevista l’obbligatorietà nel caso in cui i condomini siano più di quattro.