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vendita
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Da
chi può essere effettuato l’acquisto
di un alloggio E.R.P.?
Ai sensi della Legge
560/93 hanno diritto all’acquisto
esclusivamente gli assegnatari od i familiari
conviventi qualora, al momento della presentazione
della domanda, siano conduttori di un abitazione
popolare da almeno cinque anni (anche trascorsi
in alloggi diversi) e non risultino essere
in mora con il pagamento dei canoni e delle
spese; in caso di acquisto da parte di un
familiare convivente è garantito
il diritto di abitazione a favore dell'assegnatario.
I requisiti per l'assegnazione devono permanere
fino al momento dell'acquisto; diversamente
il Comune può pronunciare la decadenza
fino al giorno della stipula del contratto
di compravendita.
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Tutti
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
sono acquistabili?
No, lo sono soltanto quelli inseriti nello
specifico piano di vendita (sottoposto a
periodiche revisioni e/o aggiornamenti),
copia del quale è disponibile presso
la ns. Sede. La vendita è discrezionale
in funzione delle opportunità di
rinnovamento del patrimonio e delle possibilità
di reinvestimento dei proventi; la competenza
è dei Comuni proprietari.
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Come
si calcola il prezzo di vendita di un alloggio
e quali sono le modalità di pagamento
dello stesso?
Il prezzo degli alloggi viene calcolato
sulla base della rendita catastale moltiplicata
per 100. L’importo viene ridotto dell’1%
per ogni anno di anzianità di costruzione,
calcolata in base all’anno di costruzione
oppure di ristrutturazione (fino ad un massimo
del 20%) e tiene conto anche del costo delle
eventuali manutenzioni straordinarie effettuate
nel corso degli anni sull’immobile.
Il pagamento può essere effettuato
secondo in due modalità: in soluzione
unica, che comporta un ulteriore riduzione
del prezzo del 10%, o con il pagamento immediato
del 30% e il resto dilazionato in un massimo
di 15 anni (con un interesse pari al tasso
legale) previa iscrizione ipotecaria per
la parte dilazionata. Il pagamento iniziale
(intero o del 30%) deve avvenire con valuta
antecedente alla data di stipula del contratto;
le operazioni di vendita degli alloggi sono
esenti dall’imposta sull’incremento
del valore degli immobili (INVIM).
L'acquirente dell'alloggio ceduto mediante
pagamento rateale può in qualunque
momento presentare domanda di estinzione
del debito residuo; la somma da corrispondere
sarà pari alla quota di capitale
residuo alla data di presentazione della
domanda.
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Un
alloggio E.R.P. ceduto è sottoposto
a particolari vincoli?
Gli alloggi acquistati ai sensi della Legge
513/77 non possono essere venduti, anche
parzialmente, né può esserne
modificata la destinazione d'uso, per un
periodo di dieci anni dalla data di registrazione
del contratto di acquisto e comunque fino
a che non sia pagato interamente il prezzo;
l’alloggio può invece essere
affittato a terzi immediatamente.
In caso di vendita, l'ente cedente ha diritto
di prelazione all'acquisto; l'acquirente
può comunque presentare domanda di
estinzione dello stesso ai sensi dell'art.
1 comma 25 della legge n. 560/93. L'estinzione
ha effetto con il pagamento di un importo
pari al 10 per cento del valore calcolato
sulla base degli estremi catastali oltre
ad IVA 20 per cento.
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Cosa
succede nel caso in cui l'alloggio sia posto
in vendita e l'assegnatario non intenda
acquistarlo?
Qualora non intendano acquistare l'alloggio
condotto a titolo di locazione e inserito
nel piano di vendita, gli assegnatari con
reddito annuo convenzionale complessivo
del nucleo familiare inferiore al limite
fissato dalla Regione ai fini della decadenza
dal diritto all'assegnazione (oppure che
abbiano nel nucleo familiare un soggetto
ultrasessantenne o portatore di handicap),
possono rimanere assegnatari del medesimo
alloggio, che non può pertanto essere
venduto a terzi; se non si verificano nessuna
delle tre precedenti condizioni, il Comune
può invece decidere di alienare a
terzi l'alloggio.
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