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utenza
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In
quali casi è consentito il subentro
nell’assegnazione di un alloggio popolare?
Il nominativo dell’intestatario
del contratto di locazione può essere
variato esclusivamente nei seguenti casi:
a) Per decesso dell’assegnatario o
sua esclusione dal nucleo familiare originario,
nel qual caso subentrano nell’assegnazione
esclusivamente i componenti del nucleo originario
(o regolarmente ampliato) nel rispetto dei
requisiti temporali di convivenza, ovvero
un anno per i figli e tre per gli altri
soggetti; il nuovo contratto sarà
dunque intestato (o contestato in presenza
di più soggetti di uguale grado)
sulla base delle seguenti priorità:
coniuge dell’assegnatario originario;
figli legittimi, naturali, riconosciuti
o adottivi; affidati; convivente more uxorio
dell’assegnatario; ascendenti; discendenti;
collaterali fino al terzo grado; persone
non legate da vincoli di parentela con l’assegnatario.
b) Per separazione giudiziale, scioglimento
del matrimonio o cessazione degli effetti
civili dello stesso, nel qual caso subentra
nell’assegnazione l’altro coniuge,
sempre che il diritto di abitare nella casa
coniugale sia stato attribuito dal giudice
a quest’ultimo.
c) Per separazione consensuale omologata,
nullità matrimoniale riconosciuta
o abbandono definitivo dell'alloggio da
parte dell'assegnatario (ipotesi eccezionale),
nel qual caso subentra nell’assegnazione
l’altro coniuge se tra i due sia così
convenuto e qualora quest’ultimo risulti
abitare stabilmente nell’alloggio.
La richiesta di subentro va presentata direttamente
alla Siena Casa s.p.a. a cura del componente
del nucleo familiare a cui ne spetta il
diritto, allegando autocertificazione relativa
al possesso dei requisiti; in caso di morte
dell’assegnatario occorre allegare
copia del relativo certificato, così
come per la separazione occorre copia dell’atto
giudiziale.
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è
possibile ottenere l'autorizzazione all'ospitalità
temporanea?
L’ospitalità temporanea nel
proprio alloggio di terze persone è
autorizzata dalla Società, dietro
domanda scritta e dopo consultazione con
il Comune competente, esclusivamente per
esigenze di assistenza od altri seri motivi
familiari adeguatamente documentati; l'ospitalità
può durare due anni (prorogabili
al massimo fino a quattro), non incide sul
canone e non dà nessun diritto al
subentro nel contratto di locazione. Se
l’ospitalità si protrae oltre
tali termini, l’assegnatario é
tenuto a corrispondere alla Siena Casa s.p.a.
un’indennità pari al 25% del
canone di locazione in essere.
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è
possibile abbandonare temporaneamente un
alloggio?
Gli assegnatari possono presentare alla
Siena Casa s.p.a. domanda di allontanamento
temporaneo dal proprio alloggio solo a seguito
di gravi e documentati motivi (ad esempio
un prolungato ricovero ospedaliero); la
Società, sentito il parere del Comune
territorialmente competente, rilascerà
o meno l’autorizzazione a procedere.
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Cosa
si deve fare quando muore un parente che
era assegnatario di un alloggio popolare?
Se il deceduto era il solo occupante dell’alloggio,
o comunque nessun altro degli occupanti
ha titolo al subentro, è necessario
che i parenti liberino l’appartamento
entro 30 giorni e riconsegnino le chiavi
presso i nostri uffici compilando apposita
lettera di disdetta; eventuali situazioni
pendenti e/o spese per lo sgombero da suppellettili
residue verranno rivalse sugli stessi.
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Chi
accerta la permanenza dei requisiti da parte
degli assegnatari?
La Siena Casa s.p.a., dietro segnalazioni
o per propria iniziativa, può in
qualunque momento richiedere al Comune territorialmente
competente, verifiche circa l’utilizzo
degli alloggi in gestione e/o la permanenza
dei requisiti di ciascun assegnatario; il
Sindaco del relativo Comune disporrà
l’esecuzione degli accertamenti richiesti
attraverso la forza pubblica a proprio servizio.
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