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redditi
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Come
si accertano i redditi degli assegnatari?
Nell’anno dispari
di ciascun biennio, tutti gli assegnatari
riceveranno un modulo in carta libera predisposto
da Siena Casa s.p.a. che dovrà essere
compilato con l’indicazione dei redditi
di tutti i componenti del proprio nucleo
familiare, nonché sottoscritto dal
dichiarante; qualora rispedito per posta,
il modello dovrà essere accompagnato
dalla copia (fronte-retro) di un documento
di identità valido.
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Quando
è consentito apportare variazioni
al proprio nucleo familiare e quali conseguenze
si hanno sul calcolo del canone?
L’ingresso dei nuovi componenti deve
essere preventivamente autorizzato dalla
Siena Casa s.p.a. la quale, una volta richiesto
il nulla-osta al Comune relativo, autorizzerà
o meno la procedura; successivamente l’assegnatario
dovrà far pervenire, presso la ns.
Sede, i redditi dei nuovi soggetti cosicché
possa essere effettuato l’adeguamento
del canone alla nuova condizione venutasi
a creare.
Specificatamente l’ampliamento del
nucleo familiare è consentito nei
seguenti casi:
a) matrimonio dell’assegnatario;
b) convivenza more-uxorio dell’assegnatario
iniziata da almeno due anni prima dell’assegnazione,
da dimostrare anche con autocertificazione;
c) accrescimento della prole dell’assegnatario
dovuta a nascita naturale, riconoscimento
o adozione;
d) affidamento di minori;
e) rientro dei figli motivato da separazione
omologata dal giudice competente.
L’assegnatario che, invece, subisca
nel corso dell’anno una diminuzione
di reddito dovuta al decesso od all’uscita
dal proprio nucleo familiare di uno o più
componenti, può chiedere la corrispondente
riduzione di canone. La Siena Casa s.p.a.,
qualora ricorrano le condizioni per l’accoglimento
della domanda, provvederà all’adeguamento
del canone con decorrenza dal primo mese
dell’anno successivo a quello di presentazione
della richiesta.
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Quali
sono le conseguenze per chi non certifica
i redditi?
Qualora non venga prodotta, immotivatamente,
la documentazione richiesta entro i termini
previsti o venga dichiarato un reddito parziale
o palesemente inattendibile, l’assegnatario
andrà incontro alle seguenti azioni:
1. applicazione del massimo del canone,
pari al doppio del canone oggettivo;
2. attuazione di una sanzione amministrativa
variabile da € 258,23 ad € 1.032,91;
3. avvio delle procedure di decadenza da
parte del Comune competente.
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Come
si calcola il canone per gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica?
Il canone di ciascun alloggio viene calcolato
secondo i criteri stabiliti dalla Legge
Regionale 96/96 ed aggiornato da specifiche
Delibere Regionali che tengono conto della
variazione assoluta dell’indice ISTAT;
sono previste quattro fasce di reddito:
Nella prima fascia vengono collocati gli
utenti che hanno reddito da lavoro dipendente
o da pensione la cui somma non supera il
limite di due pensioni minime INPS. L'importo
da pagare è il 7% del reddito convenzionale,
ridotto dei carichi di famiglia e diviso
per 12 mesi; chi ha solo una pensione sociale,
una pensione minima oppure non ha percepito
reddito paga € 12,91 mensili.
Nella seconda fascia vengono collocati gli
utenti il cui reddito convenzionale annuo
non è superiore attualmente a €
13.100,00; il canone da pagare corrisponde
al 12% del reddito convenzionale, diviso
per 12 mesi.
Nella terza fascia vengono invece collocati
gli utenti i cui redditi, calcolati come
sopra, sono compresi tra € 13.100,00
e € 22.925,00; il canone da pagare
è in questo caso pari al 14% del
reddito convenzionale, diviso per 12 mesi.
In ultima fascia vengono infine collocati
gli utenti i cui redditi sono superiori
a € 22.925,00; il canone da pagare
corrisponde al 16% del reddito convenzionale,
diviso per 12 mesi.
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Cosa
si intende per "reddito convenzionale"?
Il reddito convenzionale corrisponde al
reddito annuo complessivo del nucleo familiare;
per non portare alla decadenza dei requisiti,
tale reddito deve essere inferiore a quello
massimo stabilito dalla Regione Toscana
con apposite delibere periodiche. Per reddito
annuo complessivo si intende la somma dei
redditi fiscalmente imponibili di tutti
i componenti del nucleo familiare, così
come risultano dalle ultime dichiarazioni
di tutti i componenti medesimi; i redditi
da lavoro dipendente o da pensione sono
al riguardo considerati in misura pari al
60% dell'imponibile; esistono altresì
eccezioni e/o agevolazioni per particolari
e specifiche situazioni, come ad esempio
l'invalidità, che sono comunque riportate
nel testo della Legge Regionale 96/96.
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Il
valore e la dimensione dell'alloggio sono
irrilevanti nel calcolo del canone?
Non esattamente, in quanto la Legge Regionale
96/96 prevede che venga calcolato anche
il canone "oggettivo", basato
cioè sulle dimensioni, l'ubicazione
ed il livello di servizi offerti dall'alloggio;
tale canone serve a stabilire i limiti degli
importi pagabili per ciascun alloggio. In
dettaglio: per la prima fascia di cui al
punto precedente le caratteristiche dell’alloggio
non hanno alcuna rilevanza mentre per le
successive due il canone oggettivo corrisponde
al massimo canone pagabile. Per l’ultima
fascia, infine, il canone oggettivo corrisponde
all’esatto contrario, ovvero al minimo
che bisogna comunque pagare (il massimo
è invece il doppio del canone oggettivo).
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Come
viene richiesto il canone e con quali modalità
è possibile effettuarne il pagamento?
All’inizio di ciascun mese gli assegnatari
ricevono a domicilio un bollettino a cui
è allegato lo schema riepilogativo
delle voci che concorrono a determinare
l’importo da pagare; il versamento
deve essere effettuato entro l’ultimo
giorno del mese a cui il bollettino si riferisce.
E’ tuttavia garantita una fascia di
tempo pari ad ulteriori venti giorni senza
applicazione dell’indennità
di mora, cosicché possano esser fronteggiate
eventuali circostanze particolari.
Il canone può essere pagato presso
qualsiasi sportello bancario o postale;
in alternativa è possibile richiedere
alla propria banca l’addebito permanente
sul conto corrente rilasciando alla stessa
i dati necessari per avviare la nuova procedura
attraverso il modello prestampato presente
sul retro del bollettino, copia del quale
deve pervenire presso il nostro Ufficio
Canoni a cura dell’assegnatario.
L’addebito diretto sul conto, oltre
ad evitare il fastidio di doversi recare
ogni mese allo sportello, consente di pagare
il canone di locazione in modo più
sicuro in quanto la banca si fa garante
dell’effettuazione del versamento
entro la scadenza prevista, evitando così
agli assegnatari di incorrere, anche per
distrazione, negli interessi per ritardato
pagamento; a partire dall’attivazione
del servizio il bollettino verrà
inviato direttamente in banca mentre l’assegnatario
riceverà al domicilio solo il prospetto
riepilogativo delle voci che compongono
la bolletta.
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Esistono
delle agevolazioni per chi ha delle invalidità
riconosciute?
Se il soggetto cui è stata riconosciuta
un’invalidità superiore al
67% è detentore di reddito, è
possibile avere una riduzione del canone;
la quota di reddito percepita dallo stesso,
infatti, non sarà più considerata
in misura pari al 60% ma bensì si
ridurrà al 50%. Per invalidità
inferiori al 67% non è invece prevista
dalla legge alcuna agevolazione.
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Cosa
succede in caso di mancato pagamento dell’affitto?
La morosità superiore a due mesi
nel pagamento del canone di locazione e/o
delle quote per servizi accessori (come
ad esempio la quota relativa all’amministratore
di condominio) è causa di risoluzione
del contratto, con conseguente decadenza
dall’assegnazione; il debito può
essere tuttavia sanato, per non più
di una volta nel corso dell’anno solare,
qualora il pagamento della somma dovuta
avvenga nel termine perentorio di 60 giorni
dalla messa in mora, a seguito della quale
si ha anche l’applicazione, dopo venti
giorni dalla scadenza del termine prescritto
per il pagamento, di una penale pari al
15% delle somme dovute. Sul ritardato pagamento
di canone e/o spese accessorie si applica
inoltre l’interesse annuo nella misura
legale. In tal caso la Società si
adopererà per il recupero dei crediti
anche sollecitando l’intervento degli
enti preposti alla pubblica assistenza;
in alternativa l’assegnatario può
recarsi spontaneamente presso la ns. Sede
per concordare un piano di rientro.
Quali conseguenze ha un eventuale superamento
del reddito previsto?
Qualora il reddito complessivo convenzionale
di un nucleo familiare sia superiore, per
due anni consecutivi, a quello massimo stabilito
dalle apposite Delibere Regionali periodiche
(aumentato del 75%), il Sindaco del Comune
territorialmente competente, valutata la
condizione soggettiva del nucleo familiare
nonché la situazione abitativa presente
sul territorio, previo confronto con i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali degli assegnatari
più rappresentative a livello regionale,
può pronunciare la decadenza e procedere
per il rilascio dell’alloggio.
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quali
conseguenze ha un eventuale superamento
del reddito previsto?
Qualora il reddito complessivo convenzionale
di un nucleo familiare sia superiore, per
due anni consecutivi, a quello massimo stabilito
dalle apposite Delibere Regionali periodiche
(aumentato del 75%), il Sindaco del Comune
territorialmente competente, valutata la
condizione soggettiva del nucleo familiare
nonché la situazione abitativa presente
sul territorio, previo confronto con i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali degli assegnatari
più rappresentative a livello regionale,
può pronunciare la decadenza e procedere
per il rilascio dell'alloggio.
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