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assegnazione
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Come
e da chi vengono assegnati gli alloggi popolari?
Le assegnazioni sono effettuate esclusivamente
dai Comuni sulla base delle graduatorie
risultanti dagli specifici
bandi pubblici quadriennali (integrati almeno
ogni due anni). La Siena Casa s.p.a. non
può fare assegnazioni in nessun caso,
neppure in via provvisoria od eccezionale;
il cittadino deve dunque rivolgersi agli
specifici uffici del Comune di residenza
o del Comune dove svolge la propria attività
lavorativa (sede).
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Con
quali criteri viene determinata la graduatoria
di assegnazione?
La graduatoria è pubblica e viene
compilata da ogni singolo Comune sulla base
dei punteggi ottenuti da ciascun partecipante,
in ottemperanza ai criteri stabiliti dalla
Legge Regionale 96/96; una volta formata
viene esposta all’Albo del Comune
per la pubblica visione.
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Per
quale motivo esistono una graduatoria provvisoria
ed una definitiva?
Viene inizialmente compilata una graduatoria
provvisoria per dare la possibilità
ad ogni richiedente di verificare il punteggio
ottenuto consento quindi, nel caso questi
si ritenga vittima di un errore, di ricorrere
integrando eventualmente la documentazione.
La graduatoria definitiva è dunque
quella che viene redatta dopo la disamina
dei ricorsi e l'eventuale modifica del punteggio
inizialmente attribuito; il ricorso avverso
quest’ultima graduatoria può
essere proposto solo al Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.).
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Come
viene effettuata la scelta degli appartamenti
e quali conseguenze sono previste per chi
rifiuta l’alloggio assegnatogli?
La scelta degli alloggi, da effettuarsi
soltanto nell’ambito di quelli la
cui superficie utile abitabile corrisponde
alle classi di nucleo familiare previste,
é compiuta dagli assegnatari (o da
persona da essi delegata) secondo l’ordine
di precedenza stabilito dalla graduatoria.
Gli assegnatari possono rinunciare all’alloggio
ad essi proposto soltanto per gravi e documentati
motivi; in caso di rinuncia non adeguatamente
motivata, il Sindaco pronuncia la decadenza
dell’assegnazione, con esclusione
dalla graduatoria, previa diffida all’interessato
ad accettare l’alloggio propostogli.
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Cosa
succede ad assegnazione avvenuta ed in quanto
tempo è necessario occupare l’appartamento?
Prima della consegna delle chiavi è
necessario adempiere ad una serie di formalità:
l’ordinanza di assegnazione, corredata
da tutti i documenti anagrafici e reddituali
del nucleo familiare, deve essere trasmessa
dal Comune alla Siena Casa s.p.a., la quale
provvederà a predisporre il contratto
ed organizzare la nuova posizione nei propri
archivi, contattando successivamente l’assegnatario
per la stipula dell’atto e la consegna
formale dell’appartamento. L’alloggio
dovrà essere stabilmente occupato
entro trenta giorni (per i lavoratori emigrati
all’estero entro sessanta giorni),
salvo proroga da concedersi dal Sindaco
a seguito di motivata istanza; l’inosservanza
di tale tempistica comporta la decadenza
dall’assegnazione, applicabile anche
nel caso in cui sia effettivamente andata
a risiedere nell’alloggio solo una
parte del nucleo familiare assegnatario
e non vi siano giustificati motivi intervenuti
successivamente all’assegnazione.
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Successivamente
all’assegnazione è possibile
cambiare il proprio alloggio?
La Legge Regionale 96/96 consente agli assegnatari
il cambio di alloggio sin da subito attraverso
l’iscrizione agli specifici bandi
di mobilità redatti periodicamente
dai Comuni ed ai quali può partecipare
chiunque risulti non inadempiente alle norme
contrattuali; in virtù di detti concorsi
vengono in seguito realizzate graduatorie
di mobilità del tutto simili a quelle
relative alla prima assegnazione. E’
inoltre possibile cambiare appartamento,
previo parere del Comune competente, anche
attraverso lo scambio consensuale con altri
inquilini; resta inteso che gli interessati
accettano gli appartamenti nelle condizioni
in cui si trovano, accollandosi sia gli
oneri di trasloco sia quelli eventuali di
riadattamento e/o riparazione degli stessi.
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Quali
circostanze possono causare la decadenza
dall’assegnazione?
La decadenza dall’assegnazione, con
immediata risoluzione di diritto del contratto
ed obbligo di rilascio dell’alloggio,
viene dichiarata dal Sindaco del Comune
territorialmente competente qualora l’assegnatario:
a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l’alloggio
assegnatogli;
b) non abiti stabilmente nell’alloggio
assegnato o ne muti la destinazione d’uso;
c) abbia adibito l’alloggio ad attività
illecite;
d) abbia perduto i requisiti prescritti
per l’assegnazione;
e) abbia rinunciato all’alloggio assegnato
senza che sussistano gravi e giustificati
motivi;
f) non abbia occupato stabilmente l’alloggio
assegnato entro trenta giorni dalla consegna
(sessanta se si tratta di lavoratore emigrato
all’estero), salvo proroga concessa
dal Sindaco a seguito di motivata istanza.
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In
che proporzioni le superfici degli alloggi
sono legate alle dimensioni dei vari nuclei
familiari?
La Legge Regionale 96/96 prevede l’impossibilità
di assegnare alloggi la cui superficie abitabile
(intesa quale la superficie di pavimento
misurata al netto dei muri perimetrali e
di quelli interni, delle soglie di passaggio
da un vano all’altro, degli sguinci
di porte e finestre), sia non inferiore
a 30 mq. per 1 persona, a 45 mq. per 2 persone,
a 55 mq. per 3 persone, a 65 mq. per 4 persone,
a 75 mq. per 5 persone, a 95 mq. per 6 persone
ed oltre, aumentati del 20% per spazi accessori
e di servizio. Per contro non possono essere
assegnati alloggi di superficie maggiore
a 45 mq. per nuclei di 1 o 2 persone, 65
mq. per nuclei di 3 persone e 95 mq. per
nuclei di 4 persone ed oltre. Ove esistano
alloggi di superficie superiore a mq. 95,
questi spettano in ogni caso a nuclei familiari
composti da 6 persone ed oltre; é
ammessa deroga ai suddetti limiti qualora
nell’intera graduatoria non esistano
nuclei familiari adeguati agli standard
abitativi indicati. La deroga é altresì
ammessa qualora accertate e gravi esigenze
dei nuclei familiari richiedenti, nonché
le caratteristiche degli assegnatari interessati
ad eventuali cambi di alloggio, non consentano
(a giudizio del Sindaco), soluzioni valide
né ai fini della razionalizzazione
dell’uso del patrimonio pubblico né
ai fini del soddisfacimento di domande con
pari o più gravi connotazioni di
bisogno.
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