vendita

Da chi può essere effettuato l’acquisto di un alloggio E.R.P.?

Ai sensi della Legge 560/93 hanno diritto all’acquisto esclusivamente gli assegnatari od i familiari conviventi qualora, al momento della presentazione della domanda, siano conduttori di un abitazione popolare da almeno cinque anni (anche trascorsi in alloggi diversi) e non risultino essere in mora con il pagamento dei canoni e delle spese; in caso di acquisto da parte di un familiare convivente è garantito il diritto di abitazione a favore dell'assegnatario.
I requisiti per l'assegnazione devono permanere fino al momento dell'acquisto; diversamente il Comune può pronunciare la decadenza fino al giorno della stipula del contratto di compravendita.

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Tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono acquistabili?

No, lo sono soltanto quelli inseriti nello specifico piano di vendita (sottoposto a periodiche revisioni e/o aggiornamenti), copia del quale è disponibile presso la ns. Sede. La vendita è discrezionale in funzione delle opportunità di rinnovamento del patrimonio e delle possibilità di reinvestimento dei proventi; la competenza è dei Comuni proprietari.

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Come si calcola il prezzo di vendita di un alloggio e quali sono le modalità di pagamento dello stesso?

Il prezzo di alienazione degli alloggi è determinato mediante perizia tecnica redatta dal soggetto gestore (Siena Casa S.p.A.), assumendo a base della stessa il valore normale (di cui all’art. 1, comma 307, della L. 296/06), tenuto conto dei valori rilevati, per la medesima fascia e zona, dall’Agenzia delle Entrate (O.M.I. Osservatorio del mercato immobiliare). Al fine di determinare l'importo di cessione, il valore dell’alloggio occupato, è decurtato del 25 %.;tale percentuale è incrementata dello 0,50 % per ogni anno di anzianità dell’immobile fino a raggiungere una decurtazione massima del 40%.Il pagamento del prezzo viene effettuato con una delle seguenti modalità:

a)     in unica soluzione all’atto della stipula del contratto;

b)    pagamento immediato all’atto della stipula del contratto di una quota non inferiore al 30% del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

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Un alloggio E.R.P. ceduto è sottoposto a particolari vincoli?

Gli alloggi acquistati ai sensi della L.R.5/2014 non possono essere alienati, neppure parzialmente, né può esserne modificata la destinazione d’uso, per un periodo di dieci anni dalla data di stipula del contratto di acquisto.

Gli alloggi acquistati ai sensi della L.R.5/2014 possono essere alienati, previa autorizzazione del soggetto gestore , decorsi almeno cinque anni dalla data di stipula del contratto di acquisto, solo in presenza dei seguenti motivi sopravvenuti, che siano debitamente documentati:

a)     trasferimento per ragioni di lavoro in un comune distante almeno quaranta chilometri dal comune in cui è ubicato l’alloggio;

b)    insorgenza di condizioni di salute tali da rendere incompatibile in modo permanente la fruizione dell’alloggio;

c)     variazione del numero dei componenti del nucleo familiare tale da rendere l’alloggio inadeguato;

d)    intervenuta separazione dei coniugi o dei conviventi comproprietari dell’alloggio in assenza di accordo sul mantenimento della titolarità;

e)     successione ereditaria;

f)     rilascio coattivo a seguito di disposizioni delle forze dell’ordine o dell’autorità giudiziaria.

 

Per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di acquisto, gli alloggi acquistati possono essere concessi in locazione soltanto al canone ed alle condizioni di cui ai patti territoriali sottoscritti ai sensi della  legge 9/12/1998 n.431.

Decorso il termine di inalienabilità, gli alloggi acquistati ai sensi della L.R.5/2014 possono essere alienati a terzi, previo versamento al soggetto gestore di un importo a titolo di contributo per la ricostituzione del patrimonio di ERP, pari al 10 per cento del prezzo di acquisto corrisposto, aggiornato sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Tale versamento estingue il diritto di prelazione sugli alloggi spettante all’ente già proprietario

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Cosa succede nel caso in cui l'alloggio sia posto in vendita e l'assegnatario non intenda acquistarlo?

Gli assegnatari che non intendono acquistare gli alloggi condotti in locazione, rimangono assegnatari dei medesimi nei seguenti casi:

- il nucleo familiare comprende soggetti disabili;

- il nucleo familiare è composto esclusivamente da soggetti ultrasessantenni;

- il nucleo familiare è composto da soggetti ultrasessantenni con minori a carico;

- reddito familiare annuo non superiore al limite reddituale di decadenza dall'assegnazione fissato dalla Regione (salvo i casi di sottoutilizzo per i quali i Comuni possono attivare procedure di mobilità obbligatoria).

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Ultima modifica: 09 maggio 2019

Infobox

SIENA CASA S.p.A. è la società che si occupa della realizzazione di alloggi destinati all’edilizia residenziale pubblica, e della gestione del patrimonio esistente, nel l’intera provincia di Siena. La società, nata nell’anno 2004 in sostituzione dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della provincia di Siena (A.T.E.R.), è di proprietà dei 36 comuni della provincia, riunitisi nell’apposita conferenza L.O.D.E. (Livello Ottimale Di Esercizio), ed opera per conto degli stessi in forza del contratto di servizio sottoscritto tra le parti in data 29-04-2005 presso il Palazzo Comunale di Siena.

La sede unica si trova in Siena, Via Biagio di Montluc 2, a pochi passi dal centro storico.
Accedendo ai nostri uffici negli orari di apertura al pubblico, i cittadini potranno:

  • chiedere informazioni sulla procedura di assegnazione degli alloggi popolari da parte dei comuni;
  • ritirare le chiavi, previa sottoscrizione del contratto di affitto, degli alloggi concessi loro in locazione dai relativi comuni di appartenenza;
  • effettuare segnalazioni di guasti e/o problemi relativi all’alloggio condotto e/o al condominio di appartenenza, richiedendo dunque il relativo intervento tecnico;
  • domandare spiegazioni sulle varie voci della bolletta di affitto e tutto quanto ad esse correlato, (es. addebiti condominiali, recupero e/o rimborso di somme, sanzioni, ecc.);
  • chiedere eventuali adeguamenti del canone di locazione nel rispetto dei disposti di legge;
  • chiedere informazioni sulla vendita degli alloggi condotti e presentare, quando consentito, la relativa domanda di acquisto;
  • segnalare variazioni del proprio nucleo familiare in entrata o in uscita;
  • chiedere copie di atti e documenti;
  • chiedere informazioni circa la partecipazione alle gare di appalto e/o all’affidamento di incarichi esterni.

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